Art. 5.
(Azioni collettive).

      1. Qualora un'unica fattispecie rientrante nei casi di cui all'articolo 2 determini la perdita degli investimenti di più soggetti, questi possono presentare la domanda di cui all'articolo 4, comma 1, e promuovere il ricorso di cui all'articolo 4, comma 3, in forma collettiva.
      2. Le azioni collettive di cui al comma 1 sono promosse da un comitato costituito dai soggetti che hanno subìto i danni maggiori, ai quali è riconosciuto il diritto di rappresentare anche gli altri soggetti danneggiati che aderiscono all'azione. In caso di accoglimento della domanda o del ricorso, le somme recuperate sono ripartite tra tutti i soggetti che hanno aderito all'azione, su base strettamente proporzionale al danno subìto da ciascuno di essi.
      3. Per i ricorsi di cui all'articolo 4, comma 3, il foro competente per le azioni collettive esercitate ai sensi del presente articolo è il tribunale in cui ha sede la società avverso la quale si agisce.